Il contratto internazionale
Il contratto internazionale è quell’istituto giuridico regolato da diverse tipologie di convenzioni internazionali. Che viene stipulato per costituire, regolare e concludere un rapporto giuridico patrimoniale, tra due o più parti, aventi sede d’affari in stati differenti. Indipendentemente dalla nazionalità dei soci o dell’imprenditore titolare dell’azienda che sottoscrive il contratto.
Attraverso la sottoscrizione di un contratto, le parti si impegnano in un rapporto giuridico, conseguente da una fase preliminare di proposta d’ordine, la sua accettazione ed infine la conferma d’ordine, che sancisce il consenso tra le parti. Pertanto l’accettazione speculare della proposta, che venga espressamente comunicata al proponente, dà luogo al contratto commerciale.
Alcuni contratti internazionali molto diffusi ed utilizzati all’interno delle pratiche di interscambio commerciale tra aziende o soggetti giuridici operanti in nazioni diverse sono:
- Il contratto di compravendita internazionale che tratta la vendita internazionale di merci, intese come beni immobili corporali.
- Il contratto di agenzia di commercio, che tratta le condizioni in cui una parte promuove il prodotto o servizio della parte preponente.
- Il contratto di distribuzione, che tratta le condizioni in cui una parte può vendere beni all’altra parte, permettendo a quest’ultima di rivenderla con un ricarico sul prezzo di acquisto.
- Il contratto di Joint-Venture, che tratta le condizioni in cui due o più parti operanti in nazioni diverse, si uniscono per svolgere un’attività in comune, che possa essere di carattere industriale, commerciale o finanziario.
Il momento della conclusione di un contratto
Di fondamentale importanza per la corretta stipula di un contratto è la definizione del momento in cui le parti stipulano lo stesso.
Nel contratto internazionale il momento può essere definito in base al principio di cognizione, questo è valido anche all’interno del codice civile italiano. Per cui un contratto si considera concluso nel momento in cui chi ha formulato la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
In alternativa il momento di conclusione del contratto può essere definito secondo il principio di ricezione, nel momento in cui la dichiarazione dell’accettante è giunta all’indirizzo del proponente. Indipendentemente se il proponente ne sia venuto a conoscenza (presunzione di conoscibilità).
Un ultima definizione che può valere per la conclusione di un contratto internazionale è data dal principio di spedizione (mail box rule), in cui contratto si considera concluso nel momento in cui viene spedita la lettera di accettazione.
La lingua del contratto
Nel contratto internazionale è fondamentale vengano specificati i termini di allineamento linguistici. Specificando sia una clausola delle definizioni, in cui le parti chiariscono il significato di tutte le definizioni che potrebbero dare origine a dubbi interpretativi. Sia una clausola del testo originale, in cui le parti concordano una determinata lingua come l’unica versione del contratto. Nel commercio internazionale l’inglese viene solitamente riconosciuta come la lingua franca.
Legislazione
In un contratto internazionale è fondamentale definire tra le varie clausole che lo compongono, anche quella relativa alla legislazione chiamata a disciplinare il contratto.
É prassi comune che la scelta della legislazione di riferimento del contratto, venga concordata liberamente tra le parti. Solitamente vale il principio per cui la legislazione di riferimento, è quella in cui la parte che deve fornire la prestazione ha la propria residenza abituale o la propria amministrazione centrale, al momento della conclusione del contratto,.
All’interno dell’Unione Europea si applica il Regolamento CE n. 593/2008.
CELEX_32008R0593_IT_TXTForo competente o Arbitrato
La scelta de foro competente rientra tra le altre clausole del contratto internazionale. É infatti fondamentale individuare un foro oppure un arbitrato internazionale, a cui le parti si possano rivolgere in caso di controversie. Pertanto si dovrà scegliere un foro le cui sentenze siano applicabili anche negli stati in cui le parti hanno le rispettive sedi d’affari. In alternativa al foro si potrà optare per un arbitrato internazionale, potendo anche individuare la sede dell’arbitrato in un paese terzo e “neutrale”, che faccia riferimento alle convenzioni ratificate dagli stati in cui le parti operano. Che quindi riconoscono il lodo arbitrale.
Inadempimento per forza maggiore o hardship
Un altra clausola fondamentale per un contratto internazionale è quella relativa alla forza maggiore. In cui il sopraggiungere di un evento tanto imprevedibile quanto inevitabile, completamente estraneo alla volontà di una delle parti e che non era possibile prevedere alla stipula del contratto.
Ed anche la clausola relativa alla hardship, che regolamenta tutti gli inadempimenti legati ad un’eccessiva onerosità sopravvenuta. Come ad esempio il sopraggiungere di un evento che crea squilibrio tra le prestazioni contrattuali. In cui l’evento rende l’esecuzione della prestazione del contratto eccessivamente gravosa.
Termini di prescrizione
Un altra clausola che è sempre meglio indicare e verificare, anche in riferimento alla legislazione che disciplina il contratto, è quella relativa ai termini di prescrizione. Potendo variare sensibilmente da nazione a nazione, qualora non indicato nel contratto.
Clausole vessatorie
Le clausole vessatorie sono tutte quelle clausole che regolamentano il contratto in caso di gross disparity, ossia di un eccessivo squilibrio del contenuto contrattuale verso la parte più forte.