Discipline doganali nelle operazioni di import – export
L’Italia fa parte dell’Unione Europea, per cui tutte le norme che disciplinano le operazioni doganali in materia di import ed export sono di competenza dell’Unione Europea. La quale ha emesso un codice doganale comunitario (C.D.C.), con all’interno sia i regolamenti attuativi che delegati.
Questo Impianto normativo a cui l’Italia fa riferimento, viene integrato con il Testo unico delle leggi doganali (T.U.L.D.) approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23/01/1973.
Testo-unico-del-23_01_1973-n.-43Quest’impianto normativo si riferisce esclusivamente a tutte le operazioni di import ed export extra UE, pertanto non entra nel merito delle operazioni di movimentazione merci tra nazioni UE.
Quando un azienda Italiana effettua una prima operazione di import o export rilevante ai fini doganali, gli viene attribuito un codice EORI (Economic Operator Registration and Identification).
Il codice alfanumerico di registrazione e identificazione degli operatori economici è univoco in tutta l’Unione Europea, viene assegnato dall’autorità doganale alle società o persone fisiche che effettuano operazioni rilevanti ai fini doganali.
E’ composto dal codice ISO del paese (IT per l’Italia) seguito da una serie di massimo 15 caratteri numerici (in Italia viene utilizzato il numero della Partita IVA del soggetto economico).
Avendo il solo scopo di monitorare le operazioni di import-export dell’Unione Europea, questo codice non ha alcun valore ai fini fiscali.
La Commissione Europea ha istituito un database dal quale è possibile verificare la validità di un Codice EORI.
Il soggetto giuridico che all’interno dell’Unione Europea si accinge ad effettuare un’operazione rilevante ai fini doganali deve dichiarare il regime doganale. Ossia devono dichiarare se l’operazione rientra nel regime doganale definitivo (import – export definitivo) che conclude il rapporto tra il soggetto che effettua l’operazione e la dogana, oppure se rientra in regimi speciali, ATA, TIR.
I regimi speciali sono:
- Il transito doganale;
- Il deposito doganale;
- La zona franca;
- L’uso particolare;
- Perfezionamento (attivo o passivo);
I regimi ATA e TIR vengono applicati a seguito di una operazione di import o export di merci da un punto del territorio comunitario ad un altro in virtù di un carnet TIR o ATA, i dazi di importazione o esportazione e le imposizioni fiscali in tali regimi sono sospesi, a condizione che non siano terminati gli accordi o sia stato contratto un debito.
Trasporti-effettuati-in-regime-TIR-o-ATALa dichiarazione doganale
La dichiarazione doganale rappresenta la manifestazione di volontà diretta a vincolare le merci ad un determinato regime doganale ed agli effetti giuridici connessi.
Tra gli elementi essenziali di tale dichiarazione possiamo elencare:
- Il regime doganale a cui il soggetto giuridico che effettua l’operazione in dogana intende fare riferimento;
- La tariffa doganale integrata è un sistema comune, riconosciuto in tutta l’UE, per la codificazione e la classificazione delle merci e delle aliquote dei dazi che si applicano a ogni classe di merci. Attraverso la definizione di un codice identificativo, composto da un capitolo (2 cifre), la voce (2 cifre), la sottovoce (2 cifre), la nomenclatura combinata (8 cifre), la TARIC tariffa integrata (10 cifre).
- Il valore della merce;
- L’origine della merce;
Nelle operazioni di esportazione di merci verso paesi extra Ue, le fatture emesse dal soggetto esportatore non sono soggette al pagamento dell’aliquota IVA nel paese in cui opera abitualmente l’azienda, in quanto non imponibili. Pertanto è fondamentale che l’ufficio doganale che eseguirà le operazioni di svincolo delle merci verso il paese destinatario, emetta la documentazione di notifica di esportazione doganale che ne attesti l’esportazione.
La notifica di esportazione è gestita tramite un sistema informatico centralizzato il Movement Reference Number (MRN), che permette agli uffici doganali dei paesi UE di certificare l’effettiva esportazione dei beni spediti.